Art. 41 (Convenzione) — Durata e denuncia della Convenzione
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1. La presente Convenzione viene conclusa senza limitazione di durata. 2. Ogni Stato dell'Unione puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il Segretario Generale comunica senza indugio la ricezione di detta notifica a tutti gli Stati dell'Unione. 3. La denuncia prende effetto allo scadere dell'anno civile che segue l'anno in cui la notifica e' stata ricevuta dal Segretario Generale. 4. La denuncia non potrebbe in alcun modo pregiudicare i diritti acquisiti, nei confronti di una varieta', nel quadro della presente Convenzione, prima della data in cui la denuncia prende effetto. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455
1Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.
Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005
