Art. 41 (Convenzione) — Durata e denuncia della Convenzione
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1. La presente Convenzione viene conclusa senza limitazione di durata. 2. Ogni Stato dell'Unione puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il Segretario Generale comunica senza indugio la ricezione di detta notifica a tutti gli Stati dell'Unione. 3. La denuncia prende effetto allo scadere dell'anno civile che segue l'anno in cui la notifica e' stata ricevuta dal Segretario Generale. 4. La denuncia non potrebbe in alcun modo pregiudicare i diritti acquisiti, nei confronti di una varieta', nel quadro della presente Convenzione, prima della data in cui la denuncia prende effetto.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999
