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1. Il ritrovatore gode della protezione prevista dalla presente Convenzione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • a)quale che sia l'origine, artificiale o naturale, della variazione iniziale che le ha dato origine, la varieta' deve poter essere nettamente distinta per mezzo di uno o piu' caratteri salienti da, ogni altra varieta' la cui esistenza, nel momento in cui viene richiesta la protezione, sia notoriamente conosciuta. Tale notorieta' puo' essere stabilita mediante diversi riferimenti quali: coltura o commercializzazione gia' in corso, iscrizione su di un registro ufficiale di varieta' effettuata o in corso, presenza di un riferimento in una collezione o descrizione precisa in una pubblicazione. I caratteri che permettono di definire e di distinguere una varieta' devono poter essere riconosciuti e descritti con precisione;
  • b)alla data del deposito della domanda di protezione in uno Stato dell'Unione, la varieta':
  • i)non deve essere stata offerta in vendita o commercializzata, con il consenso del ritrovatore, sul territorio di tale Stato - o, se la legislazione dello Stato lo prevede, non deve esserlo stata da oltre un anno.
  • ii)non deve essere stata offerta in vendita o commercializzata con il consenso del ritrovatore, sul territorio di ogni altro Stato, da oltre sei anni nel caso di vigneti, di alberi d'alto fusto, di alberi da frutta e di piante ornamentali, ivi compresi, in ogni caso, i loro portainnesti, o da oltre quattro anni nel caso di altre piante. Ogni prova di varieta' non comportante offerta in vendita o commercializzazione non e' opponibile al diritto alla protezione. Il fatto che la varieta' sia divenuta notoria, in maniera diversa dall'offerta in vendita o della commercializzazione non e' piu' opponibile al diritto del ritrovatore alla protezione;
  • c)la varieta' deve essere sufficientemente omogenea, tenuto conto delle particolarita' che presenta la sua riproduzione sessuale o la sua moltiplicazione vegetativa.
  • d)la varieta' deve essere stabile nei suoi caratteri essenziali, cioe' restare conforme alla sua definizione, in seguito alle sue riproduzioni o moltiplicazioni successive, o, quando il ritrovatore abbia definito un ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni, alla fine di ogni ciclo;
  • e)la varieta' deve ricevere una denominazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13. 2. La concessione della protezione non puo' dipendere da condizioni diverse da quelle citate in precedenza, subordinatamente al fatto che il ritrovatore abbia adempiuto le formalita' previste dalla legislazione nazionale dello Stato dell'Unione nel quale e' stata depositata la domanda di protezione, ivi compreso il pagamento delle tasse. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455

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Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.

Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art6 · fonte su Normattiva