Art. 7 (Convenzione) — Esame ufficiale delle varietà; protezione provvisoria
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1. La protezione viene accordata dopo un esame della varieta' in funzione dei criteri definiti dall'articolo 6. Tale esame deve essere appropriato ad ogni genere o specie botanica. 2. In vista di tale esame, i servizi competenti di ogni Stato dell'Unione possono esigere dal ritrovatore tutte le informazioni, documentazioni, piante o sementi necessarie. 3. Ogni Stato dell'Unione puo' adottare delle misure destinate a difendere il ritrovatore dai comportamenti abusivi di terzi che potrebbero prodursi nel corso del periodo compreso fra il deposito della domanda di protezione e la decisione che la riguarda.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999
