Art. 7 (Convenzione) — Esame ufficiale delle varietà; protezione provvisoria
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1. La protezione viene accordata dopo un esame della varieta' in funzione dei criteri definiti dall'articolo 6. Tale esame deve essere appropriato ad ogni genere o specie botanica. 2. In vista di tale esame, i servizi competenti di ogni Stato dell'Unione possono esigere dal ritrovatore tutte le informazioni, documentazioni, piante o sementi necessarie. 3. Ogni Stato dell'Unione puo' adottare delle misure destinate a difendere il ritrovatore dai comportamenti abusivi di terzi che potrebbero prodursi nel corso del periodo compreso fra il deposito della domanda di protezione e la decisione che la riguarda. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455
1Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.
Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005
