Art. 8 (Convenzione) — Durata della protezione
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Il diritto conferito al ritrovatore viene accordato per una durata limitata. Questa non puo' essere inferiore a quindici anni, a partire dalla data della concessione del titolo di protezione. Per i vigneti, gli alberi d'alto fusto, gli alberi da frutto e le piante ornamentali, ivi compresi, in ogni caso, i loro portainnesti, la durata della protezione non puo' essere inferiore ai diciotto anni, a decorrere da tale data.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999
