Art. 8 (Convenzione) — Durata della protezione
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Il diritto conferito al ritrovatore viene accordato per una durata limitata. Questa non puo' essere inferiore a quindici anni, a partire dalla data della concessione del titolo di protezione. Per i vigneti, gli alberi d'alto fusto, gli alberi da frutto e le piante ornamentali, ivi compresi, in ogni caso, i loro portainnesti, la durata della protezione non puo' essere inferiore ai diciotto anni, a decorrere da tale data. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455
1Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.
Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005
