I battelli da pesca italiani ai quali e' permessa la pesca nelle zone previste da questo Accordo (in seguito denominati: "i battelli da pesca italiani") possono pescare: nella zona indicata al punto A) dell'art. 1 di questo Accordo dal 1 settembre al 30 aprile dell'anno successivo; nella zona indicata al punto B) dello stesso articolo, dal 1 marzo al 31 agosto.

Testo vigente dal 17 agosto 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;621~accordo-art4 · fonte del testo