I battelli da pesca italiani ai quali e' permessa la pesca nelle zone previste da questo Accordo (in seguito denominati: "i battelli da pesca italiani") possono pescare: nella zona indicata al punto A) dell'art. 1 di questo Accordo dal 1 settembre al 30 aprile dell'anno successivo; nella zona indicata al punto B) dello stesso articolo, dal 1 marzo al 31 agosto.
Testo vigente dal 17 agosto 1959
