Le navi da pesca italiane saranno munite dell'autorizzazione speciale per la pesca nelle zone convenute, che viene rilasciata dal Ministero della marina mercantile italiano - Direzione generale della pesca marittima. Questa autorizzazione sara' redatta conformemente al modello allegato I di questo Accordo, di cui fa parte integrante. La nave da pesca italiana puo' ricevere l'autorizzazione speciale per la pesca soltanto per una delle zone con venute e per il periodo di tempo indicato nell'autorizzazione speciale, la cui durata, di regola, non sara' inferiore a 4 mesi. La validita' di tale autorizzazione in ogni caso cessa il giorno della scadenza della validita' di questo Accordo. L'autorizzazione speciale sara' valevole a partire dal giorno in cui le competenti Autorita' jugoslave avranno comunicato di aver dato il loro consenso mediante la apposizione del visto sull'autorizzazione speciale stessa.
Testo vigente dal 22 agosto 1967
