[1]Articolo IX
[2]Il Governo italiano e il Governo brasiliano, contando sull'adempimento del presente Accordo, si danno quietanza di qualsiasi responsabilita' derivata dalla guerra, o da misure prese in conseguenza dello stato di guerra o in ragione di pregiudizi o atti qualsiasi imputabili ad elementi delle forze militari italiane o brasiliane che operarono durante la guerra e la cobelligeranza.
Testo vigente dal 26 agosto 1950
