[1]Articolo IX

[2]Il Governo italiano e il Governo brasiliano, contando sull'adempimento del presente Accordo, si danno quietanza di qualsiasi responsabilita' derivata dalla guerra, o da misure prese in conseguenza dello stato di guerra o in ragione di pregiudizi o atti qualsiasi imputabili ad elementi delle forze militari italiane o brasiliane che operarono durante la guerra e la cobelligeranza.

Testo vigente dal 26 agosto 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-05-27;623~accordo-artix · fonte del testo