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Al fine di assistere il Comitato Permanente nei suoi lavori, ciascuna Parte Contraente puo' designare uno o piu' organi ai quali il Comitato stesso potra' rivolgersi per consigli ed informazioni. Le Parti Contraenti comunicano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo degli organi in questione.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 12 novembre 1985
