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1. La liberta' di movimento peculiare all'animale, tenuto conto della sua specie e conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche, non deve essere ostacolata in maniera che cio' possa procurargli sofferenze o danni inutili. 2. Se un animale viene continuamente o abitualmente legato, incatenato o tenuto costretto, bisogna assicurargli sufficiente spazio per i suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente a quanto dettato dall'esperienza acquisita e dalle conoscenze scientifiche.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 12 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art4 · fonte su Normattiva