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1. Il Comitato Permanente ha il compito di elaborare e di adottare le raccomandazioni rivolte alle Parti Contraenti che contengano disposizioni dettagliate in vista dell'applicazione dei principi enunciati al Titolo I della presente Convenzione; tali disposizioni devono essere fondate sulle conoscenze scientifiche relative alle diverse specie. 2. Ai fini dell'adempimento dei compiti affidatigli, quali quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo, il Comitato Permanente segue l'evoluzione della ricerca scientifica nonche' dei nuovi metodi in materia di allevamento del bestiame. 3. Salvo che il Comitato Permanente non stabilisca un termine piu' lungo, ogni raccomandazione ha effetto in quanto tale sei mesi dopo la data della sua adozione da parte del Comitato. A partire dalla data in cui una raccomandazione ha effetto, ogni Parte Contraente deve sia darle attuazione che informare il Comitato Permanente con notifica, indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dei motivi per cui ha deciso di non poter o non essere piu' in grado di attuarla. 4. Qualora due o piu' Parti Contraenti o la Comunita' Economica Europea, essa stessa Parte Contraente, abbiano notificato, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, la loro decisione di non dare attuazione o non dare piu' attuazione ad una raccomandazione, la raccomandazione medesima cessa di avere effetto.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 12 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art9 · fonte su Normattiva