1. Il Governo della Repubblica italiana si obbliga ad esentare le imprese sovietiche in Italia:

  • a)dalle imposte su redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima tra l'Italia, l'URSS e gli altri Paesi effettuato sotto la bandiera nazionale sovietica, nonche' da ogni altra imposizione avente per base i detti redditi imponibili in Italia;
  • b)dalle imposte sul patrimonio limitatamente alla parte relativa all'esercizio della suddetta attivita'. 2. Il Governo dell'URSS si obbliga ad esentare le imprese italiano nell'URSS:
  • a)dalle imposte sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima tra l'URSS, l'Italia e gli altri Paesi effettuato sotto la bandiera nazionale italiana, nonche' da ogni altra imposizione avente per base i detti redditi imponibili nell'URSS;
  • b)dalle imposte sul patrimonio limitatamente alla parte relativa all'esercizio della suddetta attivita'.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;627~art2 · fonte su Normattiva