1. Il Governo della Repubblica italiana si obbliga ad esentare le imprese sovietiche in Italia:
- a)dalle imposte su redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima tra l'Italia, l'URSS e gli altri Paesi effettuato sotto la bandiera nazionale sovietica, nonche' da ogni altra imposizione avente per base i detti redditi imponibili in Italia;
- b)dalle imposte sul patrimonio limitatamente alla parte relativa all'esercizio della suddetta attivita'. 2. Il Governo dell'URSS si obbliga ad esentare le imprese italiano nell'URSS:
- a)dalle imposte sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima tra l'URSS, l'Italia e gli altri Paesi effettuato sotto la bandiera nazionale italiana, nonche' da ogni altra imposizione avente per base i detti redditi imponibili nell'URSS;
- b)dalle imposte sul patrimonio limitatamente alla parte relativa all'esercizio della suddetta attivita'.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
