[1]TRATTATO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE SULLA NAVIGAZIONE MARITTIMA MERCANTILE.

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE

[3]Animati dal desiderio di sviluppare la navigazione marittima mercantile fra i loro rispettivi Paesi e di contribuire allo sviluppo della navigazione internazionale applicando i principi della libera navigazione marittima mercantile e ad evoluzione del trattato di commercio e di navigazione fra l'URSS e l'Italia dell'11 dicembre 1948 hanno stabilito di concludere il presente trattato.

[4]Articolo 1.

[5]Ai fini del presente trattato:

  • a)per "nave dell'alta Parte contraente" s'intende qualsiasi nave mercantile, registrata in un porto della alta Parte stessa;
  • b)per "membro di equipaggio della nave" s'intende qualsiasi persona, compreso il comandante, che esplichi effettivamente a bordo della nave nel corso del viaggio un'attivita' connessa con il funzionamento della nave stessa e con i servizi di bordo e che sia iscritta nel ruolo d'equipaggio.

Testo vigente dal 27 febbraio 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-12-24;857~art1 · fonte su Normattiva