[1]Articolo V (aggiuntivo all'art. 6 della Convenzione)

[2]Non e' ammessa la rinuncia alla restituzione dei mezzi di prova e dei documenti menzionati all'articolo 3, paragrafo 1, qualora terzi, che vantino diritti sugli stessi, non vi acconsentano.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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