[1]Articolo IV (aggiuntivo all'art. 4 della Convenzione)

[2]1. Ai rappresentanti delle competenti Autorita' giudiziarie, alle parti nel procedimento penale ed ai loro rappresentanti e difensori sara' consentito, su domanda, di assistere all'espletamento degli atti di assistenza giudiziaria nello Stato richiesto. Le persone autorizzate ad assistere all'espletamento di atti di assistenza giudiziaria possono proporre domande o misure supplettive attinenti agli atti stessi. 2. L'espletamento delle funzioni di cui al paragrafo 1 da parte di rappresentanti di autorita' italiane nella Repubblica d'Austria e' subordinato al consenso del Ministro Federale della Giustizia; analogamente l'espletamento delle funzioni stesse da parte di rappresentanti di autorita' austriache nella Repubblica italiana e' subordinato al consenso del Ministro di Grazia e Giustizia.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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