[1]Articolo III. (ad articolo 3 della Convenzione)
[2]1. Gli oggetti saranno consegnati anche senza la produzione di una ordinanza di sequestro emessa dall'Autorita' giudiziaria competente dello Stato richiedente, purche' dalla richiesta del giudice di tale Stato risulti che esistono le condizioni necessarie per il sequestro. 2. Sono fatti salvi i diritti di terzi e dello Stato richiesto sugli oggetti da consegnare a norma dell'articolo 3 della Convenzione o del presente Accordo. 3. Oltre gli oggetti di cui all'articolo 3 della Convenzione saranno consegnati anche altri oggetti frutto del reato nonche' il ricavato dell'eventuale alienazione di tali oggetti, sempreche' non ricorra una delle seguenti ipotesi:
- a)gli oggetti siano necessari nello Stato richiesto, come mezzi di prova per un procedimento penale pendente presso un'Autorita' giudiziaria o amministrativa;
- b)gli oggetti siano soggetti, nello Stato richiesto, alla confisca o a ritenzione definitiva; oppure c) siano fatti valere diritti di terzi su di essi. Non e' necessario che le domande per la consegna degli oggetti di cui al presente paragrafo siano accompagnate da una ordinanza di sequestro o dalla richiesta di un giudice ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Tali domande potranno essere presentate fino alla data in cui cessa l'esecuzione della pena. 4. Lo Stato richiesto, all'atto della consegna di oggetti ordinata dall'Autorita' giudiziaria, e di cui rinunci alla restituzione, non fara' valere ne' pegno doganale ne' altra garanzia reale prevista dalle leggi tributarie o doganali, a meno che il proprietario degli oggetti e persona offesa dal reato sia debitore personale del tributo. 5. Gli oggetti, i documenti o atti la cui consegna e' stata concessa saranno trasmessi a mezzo di posta o consegnati alla frontiera, salvo intese contrarie in singoli casi.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
