[1]Articolo VI (aggiuntivo all'art. 7 della Convenzione)
[2]I documenti processuali e le decisioni giudiziarie possono essere notificati soltanto per le vie previste dall'articolo 7 della Convenzione.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
[1]Articolo VI (aggiuntivo all'art. 7 della Convenzione)
[2]I documenti processuali e le decisioni giudiziarie possono essere notificati soltanto per le vie previste dall'articolo 7 della Convenzione.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
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2 versioni dal 1977
urn:nir:stato:legge:1977-06-09;628~artvi · fonte su Normattiva