Risoluzione di controversie

  • 1)Nel caso dovessero sorgere controversie fra le Parti contraenti sulla interpretazione o applicazione del presente Accordo, ivi incluso il relativo Annesso, le Parti contraenti stesse dovranno in primo luogo tentare la risoluzione mediante negoziati.
  • 2)Qualora le Parti contraenti non raggiungano la soluzione di una controversia per mezzo di negoziati, esse potranno concordare di deferire la controversia ad una persona o ente per una decisione; se esse non concordano al riguardo, la controversia, a richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, sara', per la decisione, sottoposta ad un tribunale di tre arbitri, da designarsi uno da ciascuna Parte contraente ed il terzo da nominarsi dai due cosi' nominati. Ciascuna Parte contraente dovra' nominare un arbitro entro un periodo di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'altra Parte contraente, tramite canali diplomatici, della notifica di richiesta di arbitrato della controversia da tale tribunale ed il terzo arbitro dovra' essere designato entro un ulteriore periodo di sessanta giorni. Qualora l'una o l'altra delle Parti contraenti ometta di nominare un arbitro entro il termine specificato, o qualora il terzo arbitro non sia nominato entro il termine specificato, una Parte contraente potra' richiedere al Presidente della ICAO di nominare un arbitro o arbitri a seconda dei casi. In tale caso un terzo arbitro dovra' essere cittadino di uno Stato terzo e dovra' fungere da Presidente del Tribunale arbitrale.
  • 3)Le Parti contraenti dovranno uniformarsi alla decisione emessa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 21 ottobre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;629~art15 · fonte su Normattiva