1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato III, la Repubblica del Kazakistan continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunita', prevedendo anche strumenti efficaci per la attuazione di tali diritti. 2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Repubblica del Kazakistan aderira' alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato III di cui sono parti gli Stati membri o che vengono applicate de facto dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
