1. Le Parti collaborano, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per prevenire le seguenti attivita' illecite: - immigrazione e presenza illegale di persone fisiche della loro nazionalita' sul territorio dell'altra Parte, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione; - corruzione; - operazioni illecite riguardanti i rifiuti industriali e le contraffazioni; - traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; - commercio illecito di materiali radioattivi e nucleari; - trasferimento illecito di autoveicoli; - criminalita' organizzata. 2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 avviene mediante consultazioni e uno stretto coordinamento tra le Parti e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa per: - l'elaborazione della legislazione nazionale: - la creazione di centri d'informazione; - una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attivita' illecite; - la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture investigative; - la definizione di misure reciprocamente accettabili per prevenire le attivita' illecite. Le Parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.

Testo vigente dal 1 aprile 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80~art101 · fonte su Normattiva