[1]Accordo bilaterale Aggiuntivo alla Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione La Repubblica italiana e il Montenegro, desiderando migliorare la cooperazione fra i due Paesi in materia di estradizione, in particolare con riferimento all'estradizione ed al transito dei cittadini; in considerazione del fatto che il Montenegro, che fa parte della Convenzione Europea di Estradizione dal 6 giugno 2006, quando ha depositato il suo strumento di adesione alla convenzione, non ha revocato la dichiarazione resa dalla Repubblica Federale della Jugoslavia il 30 Settembre 1992 in relazione agli articoli 6(1) e 21(2) della suddetta Convenzione, per cui attualmente il Montenegro rifiuta l'estradizione ed il transito dei propri cittadini; riconoscendo che con il presente Accordo le parti intendono rinunciare all'obbligo di rifiutare la consegna ed il transito dei loro cittadini; precisando che le disposizioni previste dalla Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo; hanno convenuto quanto segue:

[2]Art. 1.

[3]Estradizione dei cittadini

[4]1. La Parte Richiesta, conformemente alle disposizioni della Convenzione Europea, ha facolta' di estradare i propri cittadini ricercati dallo Stato Richiedente al fine di dare corso ad un procedimento penale per un reato per il quale, secondo la legge di entrambi gli Stati, potrebbe essere inflitta una pena detentiva pari o superiore a cinque anni, ovvero al fine di eseguire una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale emesso nei confronti della persona richiesta per una durata non inferiore a cinque anni. 2. Nel caso in cui l'estradizione sia richiesta al fine di eseguire una pena o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, la Parte Richiesta puo' essa stessa eseguire tale pena o provvedimento restrittivo, conformemente al proprio diritto interno. 3. Nel caso in cui l'estradizione sia richiesta per dare corso ad un procedimento penale, la consegna puo' essere sottoposta alla condizione che la persona, una volta processata, sia riconsegnata allo Stato richiesto affinche' sia eseguita la pena o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale pronunciati nei suoi confronti dalla Parte richiedente. 4. Se la richiesta di estradizione concerne due o piu' reati, ciascuno dei quali costituisce reato secondo la legge di entrambi gli Stati, lo Stato Richiesto puo' accordare l'estradizione per tutti i reati, a condizione che almeno uno di essi soddisfi le condizioni previste dal comma 1 di questo Articolo.

Testo vigente dal 18 maggio 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-05-06;63~accordo-del-13-dicembre-1957-art1 · fonte su Normattiva