[1]Articolo X
[2]La decisione in merito alla domanda di estradizione sara' presa in conformita' alla legislazione della Parte richiesta e la persona della quale e' chiesta l'estradizione ha il diritto di avvalersi di tutte le garanzie ed i mezzi di impugnazione previsti da detta legislazione.
Testo vigente dal 6 dicembre 1974
