Nel caso di incendio o di altro sinistro nelle zone di frontiera, le persone del luogo e i Corpi di salvataggio (pompieri, ecc.) potranno passare il confine anche per vie non doganali ed in qualsiasi ora del giorno e della notte e senza pagamento di alcuna indennita', per prestare soccorso, con gli attrezzi, veicoli ed animali da tiro, compresi i foraggi per questi ultimi e quanto occorra per il funzionamento dei motori, rimanendo le formalita' doganali limitate alla sommaria annotazione dei relativi passaggi. Gli attrezzi, i veicoli, gli animali, da tiro, nonche' i foraggi ed i materiali per il funzionamento dei motori, non consumati, dovranno essere riportati oltre frontiera dopo terminata l'opera di soccorso.
Testo vigente dal 9 agosto 1955
