I proprietari, i conduttori di terreno ed i titolari di diritti fondiari indicati alle lettere a) e c) dell'art. 4 come pure le persone di loro famiglia ed i loro dipendenti potranno trasportare dai terreni indicati nello stesso articolo alle rispettive abitazioni o fattorie, situate nella zona di frontiera, e viceversa, in esenzione da diritti doganali e da ogni altra tassa od imposta:

  • a)gli animali da lavoro ed i foraggi necessari al loro mantenimento durante il periodo dei lavori stessi, nonche' gli animali condotti a pascolo giornaliero;
  • b)gli attrezzi, i veicoli e le macchine comunemente usate nei lavori agricoli e forestali compresi i loro accessori, i carburanti e quanto altro occorra per il funzionamento delle macchine e dei veicoli;
  • c)i concimi di ogni specie, le sementi, le pianticelle e le piante da rimboschimento, i pali da vigna, i materiali da costruzione per la manutenzione degli edifici esistenti sugli anzidetti terreni ed ogni altro materiale occorrente per il buon governo dell'azienda;
  • d)i viveri e le bevande occorrenti per il nutrimento degli operai occupati nei lavori durante i periodo dei lavori stessi;
  • c)i prodotti agricoli e forestali dei suddetti terreni, la selvaggina ivi uccisa ed i pesci ivi pescati;
  • f)i prodotti ottenuti dagli animali in dotazione dell'azienda durante il loro soggiorno su questi terreni, compresi i loro nati. Al termine dei lavori o del pascolo le macchine, gli attrezzi, i veicoli, gli animali come pure i foraggi ed i carburanti non consumati dovranno essere riportati o ricondotti oltre frontiera. Per il pascolo di lunga durata (alpeggio o svernamento) si osserveranno le norme stabilite all'art. 13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dipendenti di Corpi morali o di persone giuridiche delle due zone di frontiera che possiedano terreni o diritti fondiari nella zona di frontiera dell'altro Stato. Le particolari disposizioni intese a regolare queste concessioni e le misure da adottarsi per impedire che se ne abusi saranno stabilite nella sua prima riunione della Commissione mista permanente prevista all'articolo 19.

Testo vigente dal 3 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;167~art12 · fonte del testo