ARTICOLO II SEDE CENTRALE Sezione 2 Il Governo si adoperera' nel miglior dei modi per assicurare che l'Istituto sia in grado di stabilire la sua sede centrale in locali idonei e di ottenere il godimento di detti locali a condizioni favorevoli.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-28;638~accordo-artii · fonte su Normattiva