ARTICOLO IV SERVIZI PUBBLICI DELLA SEDE CENTRALE Per mettere in grado l'Istituto di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adottera' ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-01-15;67~accordo-artiv · fonte su Normattiva