ARTICOLO VIII COMUNICAZIONI E TRASPORTI Sezione 11 Tutte le comunicazioni dirette all'Istituto o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne trasmesse dall'Istituto con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. La presente Sezione si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, dati elaborati da computers, fotografie, cinematografie, pellicole e registrazioni sonore.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1994-10-28;638~accordo-artvii · fonte su Normattiva