ARTICOLO VII COMUNICAZIONI 1. Tutte le comunicazioni dirette all'Istituto o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne, trasmesse dall'Istituto con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. Tale esenzione si estendera', inter alia, alle pubblicazioni, ai dati elaborati da computers, alle fotografie, alle cinematografie, alle pellicole e alle registrazioni sonore. 2. L'Istituto avra' il diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate che godranno degli stessi privilegi ed immunita' dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
