ARTICOLO VII COMUNICAZIONI 1. Tutte le comunicazioni dirette all'Istituto o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne, trasmesse dall'Istituto con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. Tale esenzione si estendera', inter alia, alle pubblicazioni, ai dati elaborati da computers, alle fotografie, alle cinematografie, alle pellicole e alle registrazioni sonore. 2. L'Istituto avra' il diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate che godranno degli stessi privilegi ed immunita' dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-01-15;67~accordo-artvii · fonte su Normattiva