autorita' giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente hanno facolta', prima di decretare il ritorno del minore, di domandare che il richiedente produca una decisione o attestato emesso dalle Autorita' dello Stato di residenza abituale del minore, comprovante che il trasferimento o il mancato rientro era illecito ai sensi dell'Articolo 3 della Convenzione, sempre che tale decisione o attestato possa essere ottenuto in quello Stato. Le Autorita' centrali degli Stati contraenti assistono il richiedente, per quanto possibile, nell'ottenimento di detta decisione o attestato.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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