Convenzione non pregiudica la facolta' per la persona, l'istituzione o l'ente che adduca che vi e' stata violazione dei diritti di o di visita, ai sensi dell'Articolo 3 o dell'Articolo 21, di rivolgersi direttamente alle Autorita' giudiziarie o amministrative dello Stato contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
