salvo l'articolo 43 del presente accordo, le Parti autorizzano, per i settori elencati nell'angolo VI dello stesso, la circolazione temporanea delle persone fisiche che rappresentano una societa' comunitaria o bielorussa e chiedono l'ingresso temporaneo per negoziare la vendita di servizi transfrontalieri o concludere accordi di vendita di questi servizi per la societa' in questioni, a condizione che detti rappresentanti non procedano a vendite dirette al pubblico e che non forniscano direttamente i servizi in questione.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~art38 · fonte su Normattiva