salvo l'articolo 43 del presente accordo, le Parti autorizzano, per i settori elencati nell'angolo VI dello stesso, la circolazione temporanea delle persone fisiche che rappresentano una societa' comunitaria o bielorussa e chiedono l'ingresso temporaneo per negoziare la vendita di servizi transfrontalieri o concludere accordi di vendita di questi servizi per la societa' in questioni, a condizione che detti rappresentanti non procedano a vendite dirette al pubblico e che non forniscano direttamente i servizi in questione.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
