[1]Accertamenti bancari

[2]1. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica indagata o imputata e' titolare di uno o piu' conti bancari presso le banche ubicate nel suo territorio. La Parte richiesta comunica senza indugio alla Parte richiedente l'esito degli accertamenti effettuati. 2. L'assistenza non puo' essere rifiutata, a norma del presente articolo, per motivi di segreto bancario.

Testo vigente dal 19 maggio 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-04-29;64~trattato-art14 · fonte su Normattiva