[1]Scambio di informazioni sui procedimenti penali
[2]Lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale e' formulata la richiesta, le informazioni sui procedimenti penali, i precedenti penali e le condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini dello Stato Richiedente.
Testo vigente dal 3 luglio 2015
