dell'Organizzazione 1. Ciascuna Parte contraente e' Membro dell'Organizzazione. 2. Sono istituite due categorie di Membri dell'Organizzazione, e cioe':
- a)I Membri esportatori;
- b)I Membri importatori. 3. Un Membro puo' cambiare categoria secondo le condizioni stabilite dal Consiglio.
Testo vigente dal 22 novembre 1994
