di organizzazioni inter-governative 1. Ogni riferimento nel presente Accordo ad un "governo" o a "governi" sara' considerato valido anche per la Comunita' Economica Europea e per ogni altra organizzazione inter-governativa avente responsabilita' nella negoziazione, nella stipula e nell'attuazione di accordi internazionali, in particolare di accordi relativi ai prodotti di base. Di conseguenza, ogni menzione nel presente Accordo riguardo alla firma, ratifica, accettazione o approvazione o alla notifica di applicazione provvisoria ovvero all'adesione sara' considerata, per quanto riguarda tali organizzazioni intergovernative valida anche per la firma, ratifica, accettazione o approvazione o per la notifica di applicazione provvisoria ovvero l'adesione di tali organizzazioni. In caso di voto su questioni di loro competenza, dette organizzazioni inter-governative dispongono di un numero di voti pari al totale dei voti assegnati ai loro Stati membri secondo l'articolo 10. In tal caso gli Stati membri di dette organizzazioni non sono autorizzati ad esercitare i loro diritti di voto individuali. 3. Tali organizzazioni possono partecipare ai lavori del Comitato esecutivo su questioni di loro competenza.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art4 · fonte su Normattiva