[1]Articolo XI

[2]1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi corrisposti per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione dei beni immobili nonche' da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi, compresi i redditi derivanti dalle imprese agricole o forestali. Esse si applicano anche agli utili derivanti dalla alienazione dei beni immobili. 4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 a 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili delle imprese diverse da quelle agricole e forestali, nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Testo vigente dal 24 maggio 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;649~artxi · fonte su Normattiva