[1]Articolo XII

[2]1. Salve le disposizioni del seguente paragrafo 2, i maggiori realizzi in capitale (capital gains) ottenuti dalla alienazione di beni mobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale l'alienante e' un residente. 2. Le disposizioni del paragrafo I non si applicano se l'alienante, che sia un residente di uno degli Stati contraenti, abbia nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione od una sede fissa e se:

  • a)i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione o sede fissa, oppure
  • b)l'alienazione dei beni mobili e' posta in essere nell'altro Stato contraente. In questi casi, i maggiori realizzi sono tassabili in tale altro Stato secondo la propria legislazione.

Testo vigente dal 24 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;649~artxii · fonte su Normattiva