[1]Articolo XII
[2]1. Salve le disposizioni del seguente paragrafo 2, i maggiori realizzi in capitale (capital gains) ottenuti dalla alienazione di beni mobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale l'alienante e' un residente. 2. Le disposizioni del paragrafo I non si applicano se l'alienante, che sia un residente di uno degli Stati contraenti, abbia nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione od una sede fissa e se:
- a)i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione o sede fissa, oppure
- b)l'alienazione dei beni mobili e' posta in essere nell'altro Stato contraente. In questi casi, i maggiori realizzi sono tassabili in tale altro Stato secondo la propria legislazione.
Testo vigente dal 24 maggio 1968
