[1]Articolo XIII

[2]I redditi che un residente di uno degli Stati contraenti ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Ove egli disponga di una tale sede fissa, la parte di reddito attribuibile a detta sede e' tassabile in questo altro Stato.

Testo vigente dal 24 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;649~artxiii · fonte su Normattiva