Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1983 al 18 febbraio 1985. Leggi il testo vigente →
La disposizione dell'articolo 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente l'imputazione dei redditi delle imprese familiari, si applica per i redditi che risultano dalla dichiarazione annuale presentata dall'imprenditore e a condizione che la dichiarazione stessa rechi l'attestazione che le quote di partecipazione dei collaboratori familiari agli utili siano proporzionate alla quantita' e qualita' del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo e prevalente. Il contenuto di tale attestazione deve essere conforme a quello dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata prevista dall'articolo 5, quarto comma, predetto. In sede di dichiarazione annuale l'imprenditore e i collaboratori familiari dovranno espressamente dichiarare di trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente. Chiunque, per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia o per consentirne l'indebita fruizione, indica falsamente nella dichiarazione annuale l'esistenza di persone di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ovvero rilascia o utilizza attestazioni di cui al penultimo comma dello stesso articolo non rispondenti al vero e' soggetto alle pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516. Le stesse pene si applicano nei casi di falsita' della attestazione prevista nel precedente primo comma.
Testo in vigore dal 30 novembre 1983 al 18 febbraio 1985
