Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512

Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17

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((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17)). Chiunque, per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia o per consentirne l'indebita fruizione, indica falsamente nella dichiarazione annuale l'esistenza di persone di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ovvero rilascia o utilizza attestazioni di cui al penultimo comma dello stesso articolo non rispondenti al vero e' soggetto alle pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17)).

Testo in vigore dal 18 febbraio 1985 al 6 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1983-11-25;649~art3 · fonte su Normattiva