Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512

Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17

Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →

COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17. ((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)). COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17.

Entra in vigore il 1 gennaio 2027

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-11-25;649~art3 · fonte su Normattiva