IN VIGORE 1. La Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui e' stato depositato il cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione eco- nomica che ratifica, accetta o approva la Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica ha depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2 lo strumento depositato da una organizzazione regionale di integrazione economica non e' aggiunto al numero di quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;65~convenzione-art23 · fonte su Normattiva