disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 2 non si applicano, per un periodo transitorio che scadra' il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione dell'Ucraina al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dall'Ucraina agli altri Stati indipendenti a decorrere dal giorno che precede l'entrata in vigore dell'accordo.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
