Su richiesta delle Autorita' competenti dello Stato d'invio, i funzionari consolari hanno il diritto di:

  • a)assumere le deposizioni delle persone la cui testimonianza e' richiesta in rapporto ad un procedimento amministrativo o giudiziario pendente dinanzi a giudici dello Stato d'invio;
  • b)notificare atti giudiziari o altri atti ai cittadini dello Stato di invio nei limiti consentiti dalla legge dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 15 marzo 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65~convenzione-art9 · fonte su Normattiva