Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998
Art. 9 (Convenzione) — Testimonianze e notifica di atti
Su richiesta delle Autorita' competenti dello Stato d'invio, i funzionari consolari hanno il diritto di:
- a)assumere le deposizioni delle persone la cui testimonianza e' richiesta in rapporto ad un procedimento amministrativo o giudiziario pendente dinanzi a giudici dello Stato d'invio;
- b)notificare atti giudiziari o altri atti ai cittadini dello Stato di invio nei limiti consentiti dalla legge dello Stato di residenza.
Testo vigente dal 15 marzo 2004
