1. I funzionari consolari hanno il diritto di interessarsi delle condizioni di soggiorno e di lavoro dei cittadini dello Stato d'invio che si trovano nello Stato ricevente e di prestare ad essi la necessaria assistenza. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di richiedere alle Autorita' competenti dello Stato ricevente di collaborare alla ricerca dei recapito dei cittadini dello Stato d'invio dei quali si ignora la localita' in cui si trovino. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono fornire ogni possibile indicazione a tal fine. 3. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente, dopo essere venute a conoscenza di incidenti che hanno causato il decesso, la scomparsa o il ferimento grave di cittadini dello Stato d'invio, devono immediatamente metterne al corrente l'Ufficio consolare. I funzionari consolari hanno il diritto di richiedere che le Autorita' competenti dello Stato ricevente forniscano notizie sulle circostanze relative all'incidente e prendano le necessarie misure per proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini tesi.

Testo vigente dal 15 marzo 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65~convenzione-art15 · fonte su Normattiva