Le Parti costituiranno un Gruppo di Lavoro congiunto il quale definira', nell'ambito di protocolli concordati, le condizioni per la realizzazione di quanto indicato nei precedenti articoli del presente Accordo.

Testo vigente dal 10 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;65~accordo-art6 · fonte su Normattiva