[1]Pellicole originali e lingue

[2]1. Le coproduzioni devono essere realizzate e doppiate o sottotitolate per essere distribuite nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Serbia. La maggior parte del lavoro sara' svolto solitamente nel paese del coproduttore che fornisce il maggior apporto finanziario ma le Autorita' competenti possono concordare altre modalita'. 2. Ciascun coproduttore e' proprietario, pro quota, del negativo originale che viene depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio scelto di comune accordo al quale ciascun coproduttore avra' accesso. Il laboratorio deve essere ubicato nel territorio di una delle Parti. In casi eccezionali, le Autorita' competenti possono autorizzare l'utilizzo di un laboratorio sito in un altro Paese. 3. Ciascuna «coproduzione» deve avere almeno due versioni, rispettivamente in italiano ed in serbo. La versione italiana deve essere realizzata nella Repubblica Italiana, mentre la versione serba deve essere realizzata nella Repubblica di Serbia.

Testo vigente dal 27 maggio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-05-14;65~accordo-art7 · fonte su Normattiva