[1]verdi

[2]1. Le Parti cooperano nel settore delle tecnologie verdi al fine di:

  • a)facilitare l'integrazione delle tecnologie rispettose dell'ambiente in settori quali l'energia, l'edilizia, la gestione delle acque e dei rifiuti e i trasporti;
  • b)promuovere il rafforzamento delle capacita' nel settore delle tecnologie verdi, che puo' includere la cooperazione sugli strumenti di regolamentazione e di mercato, quali il finanziamento delle tecnologie verdi, gli appalti pubblici "verdi" e i marchi di qualita' ecologica, secondo quanto stabilito dalle Parti;
  • c)promuovere l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di tecnologie verdi e l'ampio uso di queste tecnologie;
  • d)promuovere e utilizzare tecnologie, prodotti e servizi ambientali. 2. La cooperazione puo' assumere la forma di dialogo tra le pertinenti istituzioni e agenzie, scambio di informazioni, programmi di scambio di personale, visite di studio, seminari e workshop.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art35 · fonte su Normattiva